STATUTO e Regolamento Interno DEL CONDIFESA RAVENNA
Aggiornato all’Assemblea Generale dei Soci del 18/07/2022
TITOLO I°
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
ART. 1
È costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile
una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione
“CONDIFESA RAVENNA” con sede in Ravenna.
L’Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.
L’Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di
difesa, ai sensi della normativa vigente, può svolgere la sua
attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritta al n°
330 del Registro delle Imprese della Prefettura di Ravenna.
L’Associazione aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale
Condifesa, con sede in Roma.
ART. 2
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050
e può essere prorogata una o più volte con deliberazione
dell’Assemblea straordinaria.
ART. 3
1. L’Associazione è disciplinata ed opera secondo i principi
della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza,
senza fini di lucro.
2. L’Associazione si propone di perseguire la promozione
dell’utilizzo e l’estensione di strumenti di gestione del rischio
in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle
imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione
aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie,
le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale
in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.
3. A tal fine l’Associazione realizza in favore dei soci, attività,
iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati
alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e
zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture
agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche,
gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, infestazioni
parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti
in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o
animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e
i ricavi dei soci.
4. In particolare, l’Associazione, in conformità alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile,
e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove
e realizza in favore dei soci:
a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni
e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni,
da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e
per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura
dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti
agli eventi di cui al precedente comma 3;
c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l’adesione e
la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative
mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o
interregionale, per il conseguimento dell’oggetto sociale;
d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione
dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili
per la difesa del reddito delle imprese agricole;
e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici,
fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili
alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni
agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e
analisi;
f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari
finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione
dei danni meteorologici, biotici o abiotici
nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
g. l’informazione, anche in qualità di editore, e la formazione
dei soci;
h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia
utile e possa concorrere al conseguimento dell’oggetto sociale
nell’interesse dei soci e per l’incremento dei servizi alle
imprese agricole.
5. L’Associazione può svolgere altre attività, in misura non
prevalente, anche in favore di non associati.
ART. 4
L’Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità
possono concorrere, direttamente/indirettamente/ strumentalmente,
al raggiungimento degli scopi e dell’oggetto sociale
come previsti al precedente articolo 3.
L’Associazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari
e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro
tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali
e del proprio oggetto sociale.
TITOLO II°
SOCI
ART.5
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori
agricoli singoli e/o associati di cui all’art. 2135 del
codice civile, le società di persone, le società di capitali e
le cooperative purché esercenti l’attività agricola ai sensi
di legge nell’ambito della zona nella quale opera il presente
Consorzio, che non facciano già parte per la difesa delle produzioni
agricole di altri organismi similari operanti nel medesimo
territorio.
Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta
dall’aspirante associato.
L’aspirante Socio che si trovi nella condizione di non ammissibilità
di cui al precedente capoverso relativa alla partecipazione
ad altri organismi similari per l’attività di difesa
delle produzioni agricole è tenuto ad esercitare il diritto di
opzione al fine dell’ammissione al Consorzio provvedendo in
tal modo alla rimozione della causa di non ammissibilità. In
tale eventualità l’aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio
di amministrazione del Consorzio la prova, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà previsto
dall’art. 47 del D.P.R. n.445/00, dell’avvenuto recesso
dall’organismo similare per la difesa delle produzioni agricole
e del contestuale esercizio del diritto d’opzione. In caso
di mancata prova dell’esercizio del diritto d’opzione
l’aspirante Socio non può essere ammesso.
ART. 6
L’aspirante Socio deve presentare al Consiglio di amministrazione
apposita domanda di adesione all’Associazione precisando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero
di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA,
codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all’anagrafe
regionale delle aziende agricole;
b) ubicazione ed estensione del o dei terreni,
dell’allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei
quali essi sono condotti;
c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni
tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva
e le produzioni normali ottenibili.
Inoltre l’aspirante Socio deve dichiarare, nella domanda di
adesione da produrre al Consiglio di amministrazione o in apposito
documento allegato, l’assenza di partecipazione ad altri
organismi similari operanti per la difesa delle produzioni
agricole nella medesima zona di svolgimento di attività
dell’Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi
l’aspirante Socio si impegna a produrre la prova
dell’avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione
documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
previsto dall’art. 47 del D.P.R. n.445/00.
Se l’istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:
d) la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita
IVA;
e) la qualifica della persona che sottoscrive l’istanza ed il
legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;
f) il provvedimento dell’organo competente a deliberare la
proposizione della domanda e l’assunzione delle obbligazioni
conseguenti all’eventuale accoglimento della stessa.
Con la domanda, l’aspirante Socio deve dichiarare di assumere
i seguenti obblighi:
1) l’impegno al versamento contestuale delle quote di ammissione
determinate dall’Assemblea ordinaria in misura non inferiore
ad Euro 5,20;
2) l’impegno al versamento delle quote e/o dei contributi annuali
a norma dell’art. 19, determinati dalla Assemblea Generale
Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua
denunciata che potranno essere ridotti in forza
dell’erogazione al Consorzio di contributi di altri Enti pubblici
o privati di cui alla lettera g) dell’art. 13 del presente
Statuto;
3) impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni
assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate
dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall’Assemblea,
quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o
privati non risultino sufficienti alla loro copertura;
4) l’impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del
Regolamento di cui all’art. 12.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere
all’aspirante Socio, anche successivamente e/o periodicamente
ai fini del controllo, ulteriori informazioni e l’esibizione
dei documenti comprovanti la legittimità della domanda e il
perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati
con le stesse modalità previste per l’adesione.
ART. 7
Il Consiglio di amministrazione notifica all’aspirante Socio
la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il
termine di sessanta giorni; decorso lo stesso termine, senza
che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda
si intende accolta. Il Consiglio di amministrazione cura
inoltre l’annotazione della nuova ammissione nel libro dei Soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio
di amministrazione chi l’ha proposta può, entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria
dei Soci con propria decisione.
ART. 8
Il nuovo Socio è tenuto a versare l’importo della quota di ammissione,
nella misura determinata dall’Assemblea per un importo
comunque non inferiore ad euro 5,20, contestualmente alla
domanda di ammissione o entro quindici giorni dalla delibera
dell’Assemblea dei Soci che delibera l’ammissione.
Nel caso di inosservanza dell’obbligo di versamento di cui al
precedente capoverso, il provvedimento o la delibera si intendono
annullati ad ogni effetto.
Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.
ART. 9
Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare
con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso
dei requisiti per l’ammissione e ne facciano richiesta
entro il termine perentorio di centottanta giorni. In caso di
comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante
entro il termine di centottanta giorni.
Sarà a carico degli eredi il pagamento della quota associativa
annuale e delle eventuali somme spettanti all’Associazione per
le attività intraprese nel corso dell’anno.
In nessun altro caso, differente da quello sopra descritto,
sarà possibile trasmettere la quota di partecipazione ad altro
soggetto; inoltre è fatto espresso divieto di rivalutazione
della medesima.
ART.10
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali;
c) che per tre anni consecutivi non ha usufruito dei servizi
dell’Associazione;
d) che intenda esercitare il diritto di opzione previsto dal
D. Lgs. n. 102/2004 al fine di aderire ad altro organismo similare
operante nella medesima zona di svolgimento di attività
dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore ai
tre anni nella qualità di Socio dell’Associazione ad eccezione
di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e d).
La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o a
mezzo telefax all’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro centoventi
giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione
al Socio mediante lettera e/o telefax.
In assenza di comunicazione al Socio, da inviarsi entro 30
giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione, la domanda
di recesso s’intende accolta.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori
devono darne comunicazione al Socio, entro trenta giorni
dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Socio, entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità
previste ai successivi artt. 32 e seguenti.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso
se comunicato tre mesi prima del termine dell’esercizio e in
caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
In deroga a quanto sopra previsto qualora il recesso si verifichi
in relazione a quanto indicato alla precedente lettera
d) esso avrà effetto immediato dalla data di comunicazione
della domanda al Consiglio di amministrazione.
ART.11
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione del
Consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali;
b) che, con l’inosservanza degli obblighi assunti o con la
propria condotta, rechi danno morale o materiale
all’Associazione;
c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione.
Il Consiglio di amministrazione deve provvedere ad escludere
il Socio che partecipi ad altro organismo similare operante
nella medesima zona di svolgimento di attività
dell’Associazione salvo l’immediato esercizio del diritto di
opzione di cui al precedente articolo 6 a favore del Consorzio.
La fattispecie di cui al comma che precede s’intende avverata
agli effetti del medesimo comma oltreché quando un Socio, che
si avvale delle iniziative di difesa delle produzioni agricole
e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle
strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità
atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del
bestiame come previsto dal D. Lgs. N.102/2004 con il contributo
dello Stato, non presenti la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà previsto dall’art.47 del D.P.R. n.445/00 di
cui al precedente art.6 oppure non sia in grado di attestare
con cadenza annuale, l’assenza di partecipazione ad altri organismi
similari operanti nella medesima zona di svolgimento
di attività dell’Associazione, anche qualora la Regione Emilia
Romagna o altro Ente pubblico tenuto per legge in qualità di
organo di vigilanza di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 102/2004
nella sua attività prevista al comma 2 lett. a) del citato articolo
comunichi al Consorzio l’appartenenza di un associato
ad altro organismo similare operante nella medesima zona di
svolgimento di attività dell’Associazione.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio
mediante lettera.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre
opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e
seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
L’esclusione diventa operativa dall’annotazione nel libro dei
Soci, da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando
l’obbligo per il Socio escluso di corrispondere le quote e/o
contributi annuali deliberati dall’Assemblea.
TITOLO III°
REGOLAMENTO
ART.12
Il Regolamento interno, da approvarsi dall’Assemblea ordinaria
a norma dell’art.19, stabilirà le norme per lo svolgimento
dell’attività della Associazione non previste dal presente
Statuto, potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze
da parte dei Soci e regolerà le materie ad esso demandate
dallo Statuto sociale.
TITOLO IV°
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO
ART. 13
Il Patrimonio è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
b) da beni mobili, immobili e valori acquisiti a qualsiasi titolo;
c) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità
dell’Associazione stessa;
d) dai contributi annuali di cui al comma c) dell’art.19;
e) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell’art.16;
f) dai contributi erogati dallo Stato per l’attuazione degli
scopi sociali di cui al precedente art. 3
g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati.
h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni
derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle
strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche
o da altre avversità ed eventi.
I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione
finanziaria dell’Associazione per obbligazioni assunte
dall’Associazione stessa nell’esercizio di attività estranee
diverse da quelle inerenti gli scopi sociali.
ART. 14
I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi
all’attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i
contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare
oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi.
Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità
separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi
previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.
ART.15
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Il Consiglio di amministrazione redige, ove previsto nel
Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in
esso contenute, il bilancio preventivo accompagnandolo con una
relazione illustrativa dell’attività da svolgere.
Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione
provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre
all’Assemblea dei Soci.
Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità
dell’Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi
previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.
Il Consiglio di amministrazione provvede pure alla compilazione
di una relazione sull’attività svolta durante l’esercizio,
con particolare riguardo all’aspetto tecnico.
Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al
precedente art. 12, e il bilancio consuntivo, corredato dalle
relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, viene
posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima
dell’Assemblea ordinaria di approvazione dei medesimi mediante
deposito presso la sede dell’Associazione.
ART.16
Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati.
Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate
in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti,
direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi
o riserve patrimoniali, durante tutta la vita
dell’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione potrà destinare una parte dei
suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve non superiore
al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per
miglioramenti alle strutture tecniche dell’Associazione.
TITOLO V°
ORGANI SOCIALI
ART.17
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) l’Assemblea degli aderenti al Fondo Mutualistico;
f) il Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico;
g) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico.
ART.18
L’Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel
libro dei Soci.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti
da almeno novanta giorni e non sono in mora nei versamenti
delle quote e dei contributi associativi.
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal
Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita
le funzioni a mezzo di lettera o telegramma o telefax da
spedirsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza a ciascuno
dei Soci.
L’avviso deve indicare la data, il luogo, l’ora, gli argomenti
da trattare e la data, il luogo e l’ora della eventuale seconda
convocazione. In mancanza delle formalità suddette,
l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti
altresì la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci
effettivi.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, ciascuno degli intervenuti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione
delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed
ai Sindaci assenti.
ART.19
L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, sia
presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo
ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta
dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. Quando
lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura
ed all’oggetto dell’Associazione, da constatarsi ed enunciarsi
a cura dell’organo amministrativo prima della scadenza del
termine sopra riportato, l’Assemblea ordinaria può essere convocata
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
E’ di competenza dell’Assemblea Generale Ordinaria:
a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento
di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo
dell’Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel
Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo
dell’Associazione saranno posti a disposizione dei Soci
almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea,
presso la sede dell’Associazione. Il bilancio preventivo
dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del
Consiglio di amministrazione, circa il programma da svolgere
per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 3;
b) determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione,
eleggerne i componenti, con le modalità di nomina
disciplinate nell’apposito Regolamento di cui al precedente
art.12 approvato dall’Assemblea ordinaria, stabilendone gli
emolumenti, eleggere il Collegio Sindacale in base a quanto
previsto dall’art. 1 del D.M. 30 agosto 2004 Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e stabilirne gli emolumenti;
c) determinare annualmente la quota di ammissione e le quote
associative annuali, nonché, nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia, il contributo a carico degli associati
per le specifiche attività;
d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento
da adottarsi anche mediante l’istituzione di appositi
fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti e gli strumenti
di attuazione previsti dal D. Lgs. n. 102/2004 anche mediante
stipulazione di contratti con società di assicurazione
appositamente autorizzate. L’Assemblea Generale Ordinaria può
deliberare che l’Associazione stessa sia titolata a stipulare
in proprio, in nome e per conto degli associati, vincolando
direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui
al D. Lgs. n. 102/2004.
e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto
o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
f) deliberare il regolamento di cui all’art.12;
g) deliberare in merito all’eventuale azione di responsabilità
nei confronti degli Amministratori secondo il disposto degli
artt. 2393 e seguenti del Codice Civile.
E’ di competenza dell’Assemblea Generale straordinaria deliberare,
con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modificazioni
dello Statuto sociale, la trasformazione
dell’Associazione, il cambiamento dell’oggetto sociale e lo
scioglimento dell’Associazione.
ART.20
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza
assoluta dei Soci, in seconda convocazione, che dovrà
aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima
convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono validamente adottate con voto
favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento
dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria delibera
validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei
Soci aventi diritto al voto.
ART.21
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare
più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.
Ai Soci maggiori di età spetta il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Sono fatte salve le eventuali deroghe a termine di Legge.
ART.22
Le Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono presiedute
dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di
sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Possono anche
essere presiedute da uno dei Soci presenti designato
dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria devono
risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario
(che può anche essere non Socio). Quelle
dell’Assemblea Straordinaria devono risultare da verbale redatto
dal Notaio.
ART.23
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i
Soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.
ART.24
Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci dell’Associazione
è superiore a 3.000, l’Assemblea Generale può essere preceduta
dalle Assemblee Separate di cui agli artt. 25 e 26 ed è costituita
dai delegati in esse eletti.
I delegati che partecipano all’Assemblea Generale devono essere
presenti personalmente e non possono rappresentare altri o
da altri essere rappresentati. Quando l’Assemblea Generale è
costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze
previste dall’art. 20 per la validità delle sedute e
delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti
o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore
a 3.000, il Consiglio di amministrazione può, comunque, per
esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Separate
per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso,
disciplinate dagli articoli seguenti.
ART.25
Qualora si verificasse una delle situazioni previste
dall’articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per
ciascuna Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria,
deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle
Assemblee Separate, per la nomina dei delegati che dovranno
partecipare all’Assemblea Generale stessa.
Il Consiglio di amministrazione determina le date e le sedi di
svolgimento delle Assemblee Separate tenendo conto della necessità
che, fra l’ultima Assemblea Separata e l’Assemblea Generale,
trascorrano almeno dieci giorni. Le Assemblee Separate
sono convocate dal Presidente della Associazione con avviso da
affiggere nella sede dell’Associazione e da spedire, a mezzo
lettera o telegramma o telefax, ai Soci interessati a ciascuna
Assemblea Separata, almeno dieci giorni prima della stessa.
Le Assemblee Separate sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione o da un suo delegato.
L’avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale
argomento all’ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve
riportare le materie che saranno oggetto dell’Assemblea Generale.
ART.26
Nel corso delle Assemblee Separate, vengono eletti dai Soci
presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno la Assemblea
Generale di cui all’art. 24.
Nell’Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e
può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un
altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può
rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in
Assemblee Separate, eleggono un (1) delegato ogni dieci (10)
Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Se il
numero di voti non è esatto multiplo di dieci (10) ed il resto
supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo
resto. Le Assemblee Separate sono valide in prima convocazione,
quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci
invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà
avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità
di votazione, di presentazione delle eventuali liste
dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un
apposito Regolamento di cui all’art.12 che sarà approvato
dall’Assemblea Generale ordinaria.
ART.27
Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a quindici
membri nominati dall’Assemblea e scelti anche fra non Soci.
Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione,
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima
riunione che ha luogo dopo l’Assemblea che lo ha eletto, il
Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente
scegliendoli fra i propri componenti.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun
diritto di voto ma con funzioni puramente consultive.
ART.28
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia
fatta domanda anche da almeno un terzo dei suoi membri o dal
Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi
non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.
In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi
almeno un giorno prima.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono
per alzata di mano. Debbono farsi per scrutinio segreto,
quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri
presenti o si tratti di nomina alle cariche sociali o di provvedimenti
riguardanti le persone.
Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità dei voti,
la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata
a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le
adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi
anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati,
a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione
e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati
nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a
cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di
tre sedute consecutive, è considerato decaduto.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio
di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli,
ai sensi dell’art. 2386 del C.C., con deliberazione approvata
dal Collegio Sindacale sempreché la maggioranza del Consiglio
sia formata da Amministratori nominati dall’Assemblea Generale
ordinaria.
Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino
alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati
dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori,
l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio
sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
ART.29
Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione e potrà quindi compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali
fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione
di Legge o dello Statuto siano riservati all’Assemblea. Il
Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del personale
fissandone le mansioni e le retribuzioni. Definisce ed attribuisce
le funzioni legate alla Direzione dell’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione può delegare, con apposita delibera,
in tutto od in parte i suoi poteri ad un amministratore
delegato od ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative
attribuzioni.
Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di
tre ad un massimo di nove membri.
I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere
revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del
Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio
di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei componenti.
Non sono delegabili le materie previste dall’art. 2381 del codice
civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed
esclusione dei Soci.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio
di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni
o caratteristiche, effettuate dall’Associazione.
ART.30
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio di amministrazione
ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la
firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare,
di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a
quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione.
Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità
giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado
e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o
di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente
o, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.
ART.31
Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria dei
Soci e si compone, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.
102/2004 e del D.M. 30/8/2004, di cinque membri effettivi, per
l’espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza
sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione
in deroga al comma 1 ed in conformità al comma 2
dell’art. 1 del D.M. 30/8/2004, di cui un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole e forestali designato a
norma di legge ed un rappresentante della Regione Emilia Romagna
designato a norma di legge, e due supplenti, aventi tutti
i requisiti previsti dall’art.2397 del C.C.
L’Assemblea, che provvede all’elezione dei Sindaci nomina anche
il Presidente del Collegio scelto fra i membri del Collegio
Sindacale nominati dagli Enti pubblici che ne fanno parte.
Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e
la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri
del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa
di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..
Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto
dall’art. 2403 del C.C., il controllo sull’amministrazione
dell’Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche,
sull’osservanza dello Statuto. Al Collegio Sindacale
spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze
agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche
ai fini dell’ammissibilità al contributo delle relative spese
nei termini stabiliti dal D. LGS. n. 102/2004 e dai provvedimenti
attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole
e forestali. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta
giorni la consistenza del patrimonio sociale.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed
in particolare:
a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale,
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti
e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio
d’esercizio.
I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere
ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei
Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci
devono essere invitati ad assistere all’Assemblea degli
iscritti all’Associazione, all’Assemblea degli aderenti al
Fondo per iniziative mutualistiche, alle riunioni del Consiglio
di amministrazione, e del Consiglio di Gestione del Fondo
per iniziative mutualistiche.
I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta
fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano
L’emolumento dei Sindaci viene fissato dall’Assemblea prima
della loro nomina.
Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell’Organo di
Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in
carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione
del Collegio.
I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei
requisiti di cui all’art.2397 del C.C., decadono automaticamente
dall’ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti
dalla legge.
TITOLO VI°
CONTROVERSIE
ART.32
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità
di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e
l’Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio ad
eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione,
all’accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o contributi
anche in relazione a quanto previsto nel successivo articolo
34;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei
Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o
Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
tutte le categorie di Soci. La sua accettazione espressa è
condizione di proponibilità della domanda di adesione
all’Associazione da parte dei nuovi Soci e si estende alle
contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda
di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa
adesione alla clausola di cui al comma precedente.
ART.33
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000
(diecimila) Ai fini della determinazione del valore della controversia
si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati
i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura
civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti negli Albi degli avvocati e dei dottori
commercialisti e sono nominati dal Presidente del tribunale
di Ravenna.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
Soci, è comunicata all’Associazione fermo restando quanto disposto
dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
L’arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione
dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine
“per non più di una sola volta” ai sensi dell’art. 35,
comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre
una C.T.U.
o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere
alla completezza dell’accertamento o al rispetto del
principio del contraddittorio.
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi,
in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate
dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
TITOLO VII°
RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI
Art.34
Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti
dai Soci è effettuato con le modalità stabilite da apposita
delibera del Consiglio di amministrazione oppure eseguito,
dai concessionari del servizio della riscossione tributi,
mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di
esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali
dei contributi sono resi eseguitivi a termine di legge.
Entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dalla data di richiesta del pagamento inviata
dall’Associazione anche tramite terzi ogni interessato può ricorrere
al Consiglio di amministrazione per far correggere gli
eventuali errori materiali.
Il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta
giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la
propria decisione motivata all’interessato. In mancanza della
predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni
caso, il reclamo non sospende la riscossione dei contributi,
ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente
pagato.
TITOLO VIII°
SCIOGLIMENTO
ART.35
L’Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o
per volontà dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera o accerta lo scioglimento
dell’Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori
stabilendone i poteri.
Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento
dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio
sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione
avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da
parte dell’Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della Legge
23 dicembre 1996, n. 662.
TITOLO IX°
VARIE
ART.36
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento,
valgono le norme di Legge in materia di Associazioni
riconosciute.
TITOLO X°
FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE
ART. 37
Può essere istituito un Fondo per Iniziative Mutualistiche
volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche
o altre avversità ed eventi.
Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli aderenti dei contributi
a copertura dei danni alle produzioni degli associati
conseguenti al verificarsi delle calamità atmosferiche o altre
avversità ed eventi specificate nel Regolamento di attuazione
del Fondo stesso.
Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l’ammontare
dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione
complessiva del Fondo medesimo.
L’adesione al Fondo è riservata ai Soci dell’Associazione che
ne faranno richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
di attuazione; l’adesione è pertanto da intendersi su
base rigorosamente volontaria.
Il Fondo per Iniziative Mutualistiche oggetto del presente articolo
dovrà formare oggetto di contabilità separata dal restante
patrimonio dell’Associazione, in quanto la sua dotazione
è interamente e specificamente destinata all’erogazione dei
contributi sopra ricordati. Le riserve accumulate dal Fondo
sono vincolate all’attività identificata nel presente articolo
e non possono essere destinate a nessun altro scopo.
ART. 38
Il Fondo sarà alimentato da quote associative versate dagli
aderenti al Fondo medesimo nonché dal contributo dello Stato e
da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati.
La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento
attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non
disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato
dall’Assemblea costitutiva del Fondo Mutualistico, composta da
tutti i Soci dell’Associazione che hanno aderito al Fondo. La
successiva adesione al Fondo da parte dell’interessato, integra
accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni
ivi contenute.
ART. 39 ORGANI DEL FONDO
Sono organi del Fondo mutualistico:
a) L’Assemblea degli aderenti al Fondo;
b) Il Consiglio di Gestione del Fondo;
c) Il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo;
ART. 40 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che
risultino iscritti nell’elenco dei partecipanti da almeno
trenta giorni.
L’Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata
dal Presidente dell’Organo Esecutivo o da chi ne fa le
veci, mediante lettera semplice o telegramma o telefax, come
previsto nel precedente art. 18, da inviarsi a ciascun partecipante
almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione di tutti
gli argomenti trattati all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria dei partecipanti al Fondo dovrà essere
convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di
Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta
scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto degli
aderenti al Fondo. Quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all’oggetto dell’Associazione,
da constatarsi ed enunciarsi a cura dell’organo amministrativo
prima della scadenza del termine sopra riportato,
l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ di Competenza dell’Assemblea Ordinaria degli aderenti al
Fondo:
a) approvare i bilanci annuali del Fondo per Iniziative Mutualistiche;
b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione
del Fondo, eleggerne i componenti determinandone gli emolumenti;
c) deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie
in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale,
della quota di prima adesione al Fondo, e la durata
temporale di adesione al Fondo.
L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti
Soci che rappresentino la maggioranza dei partecipanti
all’Assemblea medesima.
E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria deliberare sulle
modificazioni al Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle
indicate al punto c) del precedente capoverso; l’Assemblea
Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci
che rappresentino i due terzi dei partecipanti all’Assemblea
medesima.
ART. 41 VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida, in
prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la
maggioranza assoluta dei partecipanti al Fondo ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti al Fondo
presenti o rappresentati.
ART. 42 DIRITTO DI VOTO
Ciascun partecipante al Fondo che sia iscritto da almeno novanta
giorni, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante
potrà rappresentare più di altri due partecipanti,
oltre a sé stesso.
ART. 43 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
Le deliberazioni dell’Assemblea, votate con la maggioranza
prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti
al Fondo, ancorché astenuti o non presenti, rappresentati
o dissenzienti.
ART. 44 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione
o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato
dall’Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni
dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto
dal Segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente.
Per le modalità di svolgimento e convocazione dell’Assemblea
si richiama integralmente quanto previsto agli artt.
18 e seguenti dello Statuto.
ART. 45 CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO
La gestione amministrativa del Fondo è affidata ad un Consiglio
di Gestione, nominato dall’Assemblea Ordinaria dei partecipanti
al Fondo. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri
che dovranno essere scelti fra i partecipanti al Fondo,
dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione
dell’Associazione, ed, eventualmente da un rappresentante
per ognuno degli Enti Pubblici che concorrono ad alimentare
il Fondo.
Il Presidente del Consiglio d’amministrazione
dell’Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione
del Fondo.
I membri del Consiglio dureranno in carica per tre anni e saranno
rieleggibili.
Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse
venire meno per causa di morte o in seguito a dimissioni, i
componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto
fino al termine del mandato.
ART. 46 RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta
lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda
da almeno un Consigliere o dal Collegio dei Sindaci a
mezzo del proprio Presidente.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi
non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza.
In casi d’urgenza, può farsi a mezzo telegramma o telefax da
spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei Consiglieri presenti.
Per le modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio si
richiama integralmente quanto previsto agli artt. 27 e seguenti
dello Statuto.
ART. 47 POTERI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio è investito della Gestione del Fondo Mutualistico
e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie
e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli
disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino
negli scopi del Fondo fatta eccezione soltanto per quelli che
per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano
riservati all’Assemblea dei Partecipanti.
ART. 48 BILANCIO CONSUNTIVO
L’esercizio sociale del Fondo va dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del
Fondo.
Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità separata
della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene
tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento
di cui al precedente art. 12.
Il bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei Soci aderenti
al Fondo almeno dieci giorni prima della convocazione
dell’Assemblea presso la sede dell’Associazione.
REGOLAMENTO INTERNO
CAPO I
Elezione del Consiglio di amministrazione
ART.1 – La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 27 e 31 dello Statuto, può svolgersi mediante la presentazione di apposite liste formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.
Le liste debbono essere presentate entro le ore 18.00 del quinto giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.
La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di amministrazione di qualsiasi Socio
dell’Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l’elezione.
ART.2 – Qualora più di una lista abbia raccolto voti in Assemblea, l’elezione dei membri in Consiglio di amministrazione e/o nel Collegio sindacale è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i membri da eleggere, alle liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.
Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere di amministrazione anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.
In questo caso l’elezione dei restanti membri del Consiglio di amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.
ART.3 – In caso di presentazione di un’unica lista, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo 2. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consiglieri di amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.
ART.4 – Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell’Assemblea come previste agli artt. 18 e seguenti dello Statuto, l’Assemblea, nella seduta relativa all’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori Soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che coadiuveranno il Presidente dell’Assemblea nelle operazioni di voto.
ART.5 – Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell’Assemblea il quale le sottoporrà all’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
ART.6 – Quando sia riconosciuta l’invalidità dell’elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti validi.
CAPO I I
Funzionamento delle Assemblee separate
ART.7 – Le Assemblee separate si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.
ART. 8 – Per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente CAPO I.
I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere Soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
ART. 9 – Per la nomina dei delegati nelle Assemblee separate possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente CAPO I. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al precedente CAPO I, liste di candidati, i Soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso delle Assemblee separate .
CAPO I I I
Contabilità e bilancio
Art 10 – Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell’Assemblea generale ordinaria dell’esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed a quanto deliberato e trasmesso in merito dalla Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.).
Art. 11 – La contabilità ordinaria dell’Associazione dovrà essere tenuta secondo quanto stabilito dagli artt. 2214 e seguenti del C.C., dagli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Per quanto concerne la contabilità separata prevista dagli art. 14 e 48 dello Statuto sociale, essa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge, prevedendo l’utilizzo di conti correnti bancari dedicati, secondo quanto previsto dalla circolare del Mi.P.A.A.F. del 5 febbraio 2001 prot. N. 100.202.
Il bilancio consuntivo dell’Associazione di cui all’art. 15 dello Statuto vigente, corredato da un’apposita nota esplicativa, viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Il bilancio consuntivo della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche di cui all’art. 48 del vigente Statuto associativo viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
CAPO IV
Assistenza tecnica
ART.12 – Per l’attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nonché l’assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all’art. 3 dello Statuto, il Consorzio potrà avvalersi dell’opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.
ART.13 – Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione su indicazione dell’Assemblea Generale mediante apposita delibera come previsto dall’art. 19 dello Statuto.